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Giudice di Pace e Giudice Popolare

Giudice di Pace, Giudice Popolare


Spesso si fa confusione tra questi diversi soggetti.
Mettiamo un po’ di chiarezza:

















Il Giudice di Pace

Organo giudiziario la cui competenza è, per ora, solo in materia civile.

Il Giudice di Pace, prima di procedere con una causa, cerca sempre di mettere d’accordo le parti: se il tentativo riesce, stende un verbale di conciliazione e la controversia si conclude.

Se invece il tentativo di conciliazione fallisce, si prosegue con la causa fino alla sentenza.

Le sentenze del Giudice di pace sono appellabili davanti al Tribunale tranne quelle di equità.

Tale giudice ha anche solo una funzione di pacificazione: il cittadino può chiedergli di intervenire come paciere evitando così la causa.
Questa procedura non contenziosa può essere applicata alle liti su beni mobili senza limiti di valore.

Se il Giudice riesce a mettere d’accordo le parti e il processo si conclude, nel caso in cui una delle due parti non si presenti oppure non venga trovato un accordo, la causa viene trasferita davanti al giudice competente.

Dove rivolgersi:
Ufficio Giudice di Pace – Via Casati n. 19 – Monza – tel. 039212241


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I Giudici Popolari

Con scadenza biennale, e negli anni dispari vengono stilati due elenchi per nominare i Giudici Popolari della Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello.

I due elenchi vengono formati da una Commissione consigliare che vi iscrive, a domanda o d’ufficio, tutti i residenti nel Comune in possesso dei requisiti prescritti.

Per essere iscritti negli elenchi occorre compilare una domanda in carta libera entro il mese di luglio dell’anno in cui si effettua l’aggiornamento degli elenchi.

Requisiti:

  • cittadinanza italiana
  • maggiore età (minimo anni 30/massimo anni 60)
  • titolo di studio:
    licenza scuola media inferiore (per Corte d’Assise);
    licenza scuola media superiore (per Corte di Assise di Appello)
Sono esclusi:
  • ministri di culto
  • appartenenti alla Magistratura
  • appartenenti alle Forze Armate e a qualsiasi organo di Polizia (anche non dipendenti dallo Stato)
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A cura di:
Sezione URP - Ufficio Stampa
Ultima modifica: Mercoledì, 30 novembre 2005

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