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Giudice di Pace, Giudice Popolare
Spesso si fa confusione tra questi diversi
soggetti.
Mettiamo un po’ di
chiarezza:
Il Giudice di Pace
Organo giudiziario la cui competenza è, per ora, solo in materia
civile.
Il Giudice di Pace, prima di procedere con una causa, cerca sempre di
mettere d’accordo le parti: se il tentativo riesce, stende un verbale
di conciliazione e la controversia si conclude.
Se invece il tentativo di conciliazione fallisce, si prosegue con la causa fino
alla sentenza.
Le sentenze del Giudice di pace sono appellabili davanti al Tribunale tranne
quelle di equità.
Tale giudice ha anche solo una funzione di pacificazione: il cittadino
può chiedergli di intervenire come paciere evitando così la
causa.
Questa procedura non contenziosa può essere applicata alle liti su
beni mobili senza limiti di valore.
Se il Giudice riesce a mettere d’accordo le parti e il processo si
conclude, nel caso in cui una delle due parti non si presenti oppure non venga
trovato un accordo, la causa viene trasferita davanti al giudice competente.
Dove rivolgersi:
Ufficio Giudice di Pace – Via Casati n. 19 – Monza –
tel. 039212241
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I Giudici Popolari
Con scadenza biennale, e negli anni dispari vengono stilati due elenchi per
nominare i Giudici Popolari della Corte d’Assise e di Corte
d’Assise d’Appello.
I due elenchi vengono formati da una Commissione consigliare che vi iscrive, a
domanda o d’ufficio, tutti i residenti nel Comune in possesso dei
requisiti prescritti.
Per essere iscritti negli elenchi
occorre compilare una domanda in carta libera
entro il mese di luglio dell’anno in cui si
effettua l’aggiornamento degli elenchi.
Requisiti:
- cittadinanza italiana
- maggiore età (minimo anni 30/massimo anni 60)
- titolo di studio:
licenza scuola media inferiore (per Corte d’Assise);
licenza scuola media superiore (per Corte di Assise di Appello)
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Sono esclusi:
- ministri di culto
- appartenenti alla Magistratura
- appartenenti alle Forze Armate e a qualsiasi organo di Polizia
(anche non dipendenti dallo Stato)
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Dove rivolgersi
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