Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono
pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge
o per effetto di temporanea e
motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l’esibizione a tutela della riservatezza
di persone, gruppi o imprese. Il diritto di
accesso ai documenti amministrativi è disciplinato dalla legge
241/1990, dal D.P.R.
352/1992, dal codice di protezione dei dati personali
D.lgs.
196/2003
e dal Regolamento comunale . È
riconosciuto a chiunque vi abbia un interesse personale e attuale per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Pertanto, la relativa
richiesta
deve
essere motivata
.
Sono accessibili a chiunque ne faccia richiesta (senza
motivazione
): deliberazioni degli organi collegiali e relativi
allegati; contratti rogati in forma pubblica amministrativa a
registrazione avvenuta; scritture private in cui è parte il Comune
iscritte al repertorio degli atti soggetti a registrazione in termine
fisso; ordinanze; autorizzazioni; documenti e dati informativi, per i
quali non sussistano ragioni di riservatezza. |
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Normative
Legge
7 agosto 1990, n. 241
D.P.R.
27 luglio 1992, n. 352
D.
Lgs 18 agosto 2000, n. 267
D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196
Legge
11 febbraio 2005, n. 15
Regolamento comunale
Modulo di richiesta |
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L'interessato deve
indicare con esattezza il documento o gli elementi
utili alla sua individuazione
ed indicare la propria identità e - ove occorra - i
propri poteri di rappresentanza
.
Per avere copia
autenticata occorre indicarlo nella richiesta che in questo caso è con bollo (è ammessa
la regolarizzazione successiva). Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni
dal
ricevimento della richiesta da parte dell'Ufficio competente; decorsi
inutilmente i 30 giorni la richiesta si intende
respinta. |