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Multe e sanzioni

Multe e Sanzioni

È bene sapere con precisione cosa fare per pagare le multe, anche se non sono tasse.
 

freccia_bottone_dx Sanzioni Amministrative

freccia_bottone_dx Rimozione Veicoli
 
freccia_bottone_dx Sicurezza




freccia_bottone_dx Dove rivolgersi







Sanzioni Amministrative

Il pagamento delle sanzioni amministrative (“multe”) per le violazioni al Codice della Strada deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di contestazione della violazione con versamento in conto corrente postale o direttamente agli Uffici della Polizia Municipale.

Quando la violazione non è immediatamente contestata, all’interessato viene notificato il relativo verbale che deve pervenire entro 150 giorni dall’accertamento della violazione pena l’inefficacia dell’atto stesso.

L’interessato può comunque fare ricorso al Prefetto (scritto e su carta semplice) per il tramite dell’organo di Polizia che ha accertato la violazione entro 60 giorni dalla data di notificazione del verbale di violazione o, in alternativa, entro 30 giorni, al Giudice di Pace competente per territorio depositando direttamente gli atti presso la Cancelleria.

Il Prefetto o in alternativa il Giudice di Pace possono archiviare il ricorso, liberando l’interessato dall’obbligo di pagamento od emettere ingiunzione di pagamento di una somma determinata in misura non inferiore al doppio del minimo.

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Rimozione veicoli

Il veicolo rimosso è custodito in luogo stabilito dall’Amministrazione Comunale. Per il recupero occorre dimostrare di essere titolati del veicolo previo riconoscimento della propria identità e del pagamento delle spese di rimozione e di custodia.

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A cura di:
Sezione URP - Ufficio Stampa
Ultima modifica: Giovedì, 15 settembre 2005

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 Tasse

freccia segnaposto  ICI, tassa sulla casa

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freccia segnaposto  Dichiarazione dei redditi

freccia segnaposto  TOSAP, tassa occupazione suolo pubblico, e Pubblicità

freccia segnaposto  Multe e sanzioni

 

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