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È la tassa annuale per il servizio relativo allo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso dal Comune, applicata ad
ogni nucleo familiare. In base al Decreto
Legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58-81
, e al Regolamento comunale (deliberazione del
Consiglio comunale del 30 ottobre 1995, n. 115, modificato il 13 febbraio
1998, n. 18), la denuncia unica dei locali ed aree tassabili deve
essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data a partire dalla
quale il contribuente:
- ha iniziato ad occupare a qualsiasi titolo locali o delle aree
tassabili prima non denunciati
- occupa maggiori o minori superfici dei locali o delle aree
denunciate originariamente
- ha variato i propri dati personali
- ha variato l’uso dei locali e delle aree
denunciate.
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La denuncia, originaria o di variazione, deve
contenere l’indicazione:
- del codice fiscale e degli elementi identificativi delle persone
fisiche conviventi ma non risultanti nello stato di famiglia anagrafico;
- dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali
ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne
- della data di inizio dell'occupazione o
detenzione
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Sono
considerati locali tassabili , ai sensi del regolamento
comunale, tutti i vani in genere interni all’ingresso delle abitazioni,
tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori
(anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, taverne e sottotetti per la
parte dei locali con altezza superiore a m. 1,5) così come le dipendenze,
anche se separate dal corpo centrale dell’edificio (cantine, rimesse, box
, ecc.). Non sono invece da includere nella superficie tassabile le
aree occupate da balconi o terrazzi, nonché dai muri perimetrali (esterni)
ed interni. |
La denuncia, una volta presentata, vale anche per gli anni successivi
salvo che non si verifichi una delle cause indicate ai punti
precedenti. Il pagamento va invece effettuato
tutti gli anni sulla base della cartella esattoriale.
In caso di mancata
presentazione della denuncia nel termine prescritto il
contribuente è passibile di una sanzione
amministrativa pecuniaria
dal cento al duecento per
cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
Unitamente alla
denuncia debitamente compilata dovrà essere presentata una planimetria
(in copia fotostatica) dei
locali denunciati da cui possano essere rilevate le superfici imponibili. La
dichiarazione può essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati
o dal rappresentante legale o
negoziale.
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Si rammenta che la cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o
detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo
a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è
stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
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