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TARSU, tassa rifiuti

TARSU, Tassa Rifiuti

È la tassa annuale per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani reso dal Comune, applicata ad ogni nucleo familiare.
In base al Decreto Legislativo del 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58-81 , e al Regolamento comunale (deliberazione del Consiglio comunale del 30 ottobre 1995, n. 115, modificato il 13 febbraio 1998, n. 18), la denuncia unica dei locali ed aree tassabili deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo alla data a partire dalla quale il contribuente:
  • ha iniziato ad occupare a qualsiasi titolo locali o delle aree tassabili prima non denunciati
  • occupa maggiori o minori superfici dei locali o delle aree denunciate originariamente
  • ha variato i propri dati personali
  • ha variato l’uso dei locali e delle aree denunciate.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l’indicazione:
  • del codice fiscale e degli elementi identificativi delle persone fisiche conviventi ma non risultanti nello stato di famiglia anagrafico;
  • dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne
  • della data di inizio dell'occupazione o detenzione

freccia_bottone_dx Sono considerati locali tassabili , ai sensi del regolamento comunale, tutti i vani in genere interni all’ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, taverne e sottotetti per la parte dei locali con altezza superiore a m. 1,5) così come le dipendenze, anche se separate dal corpo centrale dell’edificio (cantine, rimesse, box , ecc.).
Non sono invece da includere nella superficie tassabile le aree occupate da balconi o terrazzi, nonché dai muri perimetrali (esterni) ed interni.
La denuncia, una volta presentata, vale anche per gli anni successivi salvo che non si verifichi una delle cause indicate ai punti precedenti.
Il pagamento va invece effettuato tutti gli anni sulla base della cartella esattoriale.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel termine prescritto il contribuente è passibile di una sanzione amministrativa pecuniaria dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta.
Unitamente alla denuncia debitamente compilata dovrà essere presentata una planimetria (in copia fotostatica) dei locali denunciati da cui possano essere rilevate le superfici imponibili. La dichiarazione può essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
freccia_bottone_dx Si rammenta che la cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Sono disponibili i seguenti allegati:
freccia_rossa Modulistica
freccia_rossa Lettera di avviso inviata ai cittadini - File PDF (dimensione: 18 KB)

freccia_bottone_dx Dove rivolgersi 

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A cura di:
Sezione URP - Ufficio Stampa
Ultima modifica: Venerdì, 24 marzo 2006

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